Partecipazione democratica e partiti
di Antonio Pileggi
Sommario
1) Dal militante obbediente al partecipante per conoscere, discutere e deliberare
2) L’ingerenza indebita dei partiti nelle Istituzioni
3) Il diritto alla partecipazione attiva
4) Alcuni connotati del metodo democratico già presenti nel diritto positivo
1) Dal militante obbediente al partecipante per conoscere, discutere e deliberare
Le questioni riguardanti la democrazia interna ed esterna ai partiti sono prioritariamente una questione di cittadinanza attiva, quindi di partecipazione attiva alla vita dei partiti e, nel contempo, una questione di legittimità democratica dell’agire politico. Sono questioni che si possono considerare sotto tre aspetti:
1) il diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 della Costituzione);
2) il dovere per i partiti di comportarsi con “metodo democratico”, atteso che i medesimi partiti sono organizzazioni destinate a svolgere un ruolo di particolare rilevanza costituzionale;
3) l’ingerenza indebita dei partiti, che sono organizzazioni esponenziali di un interesse di parte, nelle Pubbliche Istituzioni che, a loro volta, sono preposte a tutelare gli interessi generali del Paese. I tre aspetti sono tra loro intrecciati e costituiscono i connotati identificativi della liberal-democrazia che, ai nostri tempi, è sotto attacco da forze determinate a cancellare le libertà garantite dalla giovanissima Costituzione italiana.
Il diritto in capo ai cittadini di associarsi in partiti è previsto dalla Costituzione, ma molti dei comportamenti effettivi dei partiti tengono i cittadini o lontani da una partecipazione attiva o in condizione di militanza obbediente al capo partito di turno. Ciò può accadere facilmente nei partiti personali nati a misura delle ambizioni personali dei loro capi.
L’elusione degli obblighi derivanti dall’art. 49 della Costituzione risulta visibile, tra l’altro, comparando i comportamenti effettivi dei partiti con normative come quelle di cui al decreto legge 149/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 13/2014 recante la “Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”.
Comunque la normativa citata è sostanzialmente “claudicante” perché, pur indicando alcuni paletti del metodo democratico nella compilazione degli statuti dei partiti, ha una rilevanza limitata ad una sola “gamba”, quella dell’accesso e del godimento dei finanziamenti, mentre è sostanzialmente inidonea a far “camminare” i partiti, con la seconda “gamba”, quella riguardante gli aspetti strutturali e funzionali del “metodo democratico”.
Pertanto sarebbe ora di introdurre norme pienamente efficaci e cogenti, in piena attuazione dell’art. 49 della Costituzione, per far rientrare l’agire politico dei partiti nell’alveo costituzionale che richiede l’esercizio effettivo del diritto dei cittadini alla partecipazione attiva. In sostanza occorre superare il sistema del “militante” del partito inteso come cieca obbedienza e cieca fede politica per pervenire al sistema del “partecipante” col “metodo democratico”, il metodo fatto di comportamenti, ovvero di procedimenti rivolti a conoscere, discutere e deliberare.
2) L’ingerenza indebita dei partiti nelle Istituzioni
“Il governo costituzionale, e più ancora il governo parlamentare, quale oggi prevale agli altri in molte parti d’Europa e dell’America con varie forme, è sempre un governo di partito. Esso come ogni cosa umana ha pregi e difetti che gli sono inerenti, e per l’indole sua stessa inevitabili, quand’anche il partito che governa si tenga strettamente nella cerchia dell’azione politica. Ma ogni partito tende naturalmente ad uscirne e ad esercitare un’ingerenza indebita nella giustizia e nell’amministrazione, e ciò al fine di conservare e di estendere la sua propria potenza. Gli effetti che da questa indebita ingerenza derivano sono gravissimi, e producono perturbazione e iattura ai diritti e agli interessi dei cittadini che le istituzioni libere sarebbero invece destinate a tutelare.”
Queste parole, scritte da Marco Minghetti nel suo celebre libro del 1881 (I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nell’amministrazione), rispecchiano una situazione che sembra simile alla situazione dei nostri giorni.
I partiti di quell’epoca, nonostante i limiti e i difetti messi a fuoco dall’autorevole statista, avevano connotati riferibili ad una pluralità di scuole di pensiero politico. C’era un alto senso della disciplina e dell’onore dei singoli parlamentari, a qualunque parte politica appartenessero. Tutti gli esponenti dei partiti, compreso Minghetti, innanzi al trasformismo dimostrarono un grande impegno per la “riforma morale” dello Stato. In quel periodo storico, pur essendo presente un notabilato che non facilitava la partecipazione democratica peraltro penalizzata dall’assenza del suffragio universale, non esistevano partiti personali e padronali.
Nei nostri tempi stiamo attraversando una pericolosa fase storica che fa intravedere non solo l’invadenza dei partiti, ma l’assenza di ogni traccia dell’etica pubblica. È palese una “voglia” di appropriazione di tipo “feudale” delle pubbliche istituzioni. È una voglia che tende addirittura all’immedesimazione organica dei partiti nelle stesse istituzioni. Tra l’altro, c’è in sospeso il varo dell’ennesima legge elettorale dopo il decennio nero caratterizzato da tre leggi elettorali illiberali, il Porcellum l’Italicum e il Rosatellum. Sono leggi “congegnate” per permettere a quattro o a cinque capi partito di scegliere i componenti delle Camere. E c’è di più. Due delle tre leggi elettorali citate, il Porcellum e l’Italicum, sono state sottoposte al vaglio della Corte costituzionale e sono state dichiarate incostituzionali. Ciò, si noti bene, è avvenuto a seguito di ricorsi promossi da semplici cittadini che hanno agito non come esponenti di un partito o di una componente parlamentare.
Un sonoro schiaffo ai principi dell’etica pubblica è stato e continua ad essere lo spoil system all’italiana, introdotto sul finire del XX secolo per nominare ad libitum i vertici della pubblica amministrazione e per relegare l’alta burocrazia in un ruolo ancillare della politica. Sta di fatto che sono stati picconati i principi costituzionali riguardanti il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione e l’accesso mediante concorso agli impieghi nelle stesse pubbliche amministrazioni (art. 97). Altra picconata è stata inferta ai principi riguardanti lo specifico vincolo dei pubblici impiegati che “sono al servizio esclusivo della Nazione” (art. 98).
Significativa è stata la vicenda relativa allo sciagurato abbandono della prassi virtuosa di tenere separati gli incarichi di governo dagli incarichi di direzione dei partiti. Cominciò il Presidente del Consiglio De Mita. In seguito ci fu il turno di Craxi. Ad onor del vero c’è da dire che all’epoca dei Governi di De Mita e di Craxi l’abbandono della prassi dell’incompatibilità dei due ruoli, di capo partito e di capo del Governo, non suscitò grande scandalo perché all’interno dei due partiti c’erano correnti di pensiero e personalità autorevolissime che rendevano visibili elementi di dibattito e di democrazia interni ai rispettivi partiti.
Però la confusione dei ruoli di capo partito, una organizzazione di parte, e di capo del potere Esecutivo, un potere da esercitare nell’interesse della generalità dei cittadini, diede la stura alla “scuola di pensiero” secondo cui ci sarebbe la necessità di una “democrazia decidente”. Questa ineffabile locuzione, “democrazia decidente”, è la maschera sulla “voglia” di mettere in primissimo piano l’uomo solo al comando dappertutto: Sindaco, Governatore, premierato assoluto e finanche presidenzialismo all’italiana. Ciò in spregio della primaria funzione (di indirizzo e di controllo) degli organi collegiali rappresentativi del diritto alla partecipazione (Consiglio comunale, Consiglio regionale. Parlamento) e in spregio dei principi liberal-democratici concernenti la divisione dei poteri insegnati da Montesquieu. Sta di fatto che sono state messe in atto politiche che hanno determinato sia la crisi della “rappresentanza” e, quindi, delle assemblee elettive, che la crisi dei partiti. Queste due situazioni di crisi hanno un cammino comune e favoriscono l’avvento di un nuovo feudalesimo fatto da un notabilato ai livelli comunali, regionali e nazionali.
Abbiamo visto e sentito sconcertanti attacchi alle istituzioni come quelli in spregio del Parlamento definito “il luogo dove si parla e non si decide”. Gli stessi consigli comunali sono visti con fastidio dalla tendenza, ancora in atto, del “partito dei sindaci”, che da troppo tempo rivendica sempre più potere per il Sindaco. Ormai molti sindaci nemmeno partecipano alle riunioni del consiglio comunale. Ed è certo che il sindaco dei nostri tempi ha più potere di quanto non avessero i podestà di epoca fascista. Lo stesso fenomeno si registra a livello dei governatori regionali, che pretendono sempre più potere da gestire. E queste pretese vengono favorite, purtroppo, dalla sciagurata riforma del Titolo V della Costituzione, una riforma che, di fatto, porta acqua al mulino della secessione rivendicata dal più antico partito presente in Parlamento.
Basterebbe esaminare l’evoluzione, nell’ultimo quarto di secolo, della normativa riguardante il “sistema dei controlli” interni ed esterni sull’operato dei sindaci e dei “governatori”, quest’ultima è la qualifica impropria dei Presidenti delle Regioni, per comprendere il come e il perché la gestione della cosa pubblica sia diventata una continua ricerca di mettere le mani sui palazzi del potere in termini proprietari. Altro che le indebite ingerenze prese in esame da Marco Minghetti nel 1881. Senza scomodare gli esperti di diritto pubblico, tutti noi sappiamo quanto si siano affievoliti e quanto siano inefficaci i controlli di natura amministrativa, di natura contabile e di natura politica, questi ultimi di competenza delle Assemblee elettive. In spregio all’etica della responsabilità, la responsabilità erariale è stata via via normata in modo da renderla quasi inapplicabile. Molti degli Organi consultivi sono stati ritenuti superflui e, quindi, o soppressi o inascoltati. Invece abbiamo visto crescere il conferimento di onerosi incarichi di consulenze ad estranei alla Pubblica Amministrazione. In carenza di sistemi stabilmente preordinati al controllo interno di legittimità degli atti e dei provvedimenti, è stata introdotta l’ineffabile figura dell’assessore alla legalità di nomina discrezionale da parte del Sindaco e del Governatore.
Quanto al controllo di natura politica, si enfatizza la possibilità di consentire tale controllo episodicamente una volta ogni 5 anni e per un solo giorno, il giorno delle elezioni, ovvero il giorno del plebiscito per eleggere direttamente il sindaco e il governatore. E lo stesso si vorrebbe fare a livello nazionale, magari col presidenzialismo all’italiana altrimenti detto “il sindaco d’Italia”.
Nel quadro degli assetti, delle forzature, delle ingerenze e dei desiderata accennati per sommi capi, rientra la vicenda relativa all’inserimento nella scheda elettorale del nome del candidato premier. Un inserimento che, com’è noto, è incompatibile con il conferimento dell’incarico di competenza del Presidente della Repubblica.
Tutto ciò accade con un ricorrente attacco alla Costituzione, che viene considerata di ostacolo alla ineffabile “democrazia decidente”.
3) ll diritto alla partecipazione attiva
Il diritto alla partecipazione che coinvolga i cittadini, è l’idea del premio Nobel Wole Soyinka che avvertiva, fin dall’inizio del terzo millennio, la necessità di porre la partecipazione all’articolo 1 della Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e in tutti i primi articoli delle Costituzioni di tutti i Paesi del Pianeta. Giova ricordare in proposito quanto aveva affermato John Stuart Mill: “La libertà come principio, non si può mai applicare ad una società fatta di uomini che non abbiano ancora imparato a migliorarsi attraverso una discussione libera e alla pari. Fino ad allora, per loro non può esserci altro che una cieca obbedienza ad un Akbar o a un Carlo Magno, se sono abbastanza fortunati a trovarne uno.”
Sarebbe ora di affrontare le questioni della partecipazione con la piena consapevolezza che abbiamo in Italia una Costituzione, quella entrata in vigore nel 1948, lungimirante e certamente idonea ad indicarci la strada maestra per rendere effettiva la partecipazione attiva dei cittadini e per impedire le ingerenze indebite dei partiti nelle pubbliche istituzioni.
Sia nei “principi fondamentali” che nei “diritti e doveri dei cittadini” della prima parte della Costituzione, tutti compresi negli articoli da 1 a 54, ci sono molte indicazioni che direttamente o indirettamente ci parlano della partecipazione.
In particolare, l’art. 1 ci dice che “la sovranità appartiene al popolo” e l’art. 54 prevede l’adempimento delle funzioni pubbliche con disciplina e onore. L’art. 2 ci parla dei diritti inviolabili dell’individuo “sia come singolo e sia nelle formazioni sociali”. L’art. 3, comma secondo, menziona espressamente “l’effettiva partecipazione” e i diritti e i doveri correlati alla necessità di “rimuovere gli ostacoli di ordine sociale” che limitano di fatto “la libertà e l’eguaglianza”. L’art. 49 chiarisce la natura e il contenuto del diritto dei cittadini di associarsi “liberamente” in partiti per partecipare, o meglio, “per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. Il verbo “concorrere” che ha significato analogo a quello di “partecipare” è previsto come diritto dei cittadini a proposito della presenza dei partiti nel nostro ordinamento costituzionale.
L’art. 49 è chiarissimo anche a proposito del pluralismo dei partiti e dell’impossibilità che un partito possa immedesimarsi nello Stato o possa diventare partito unico come avvenne durante il fascismo: “tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti”. E la norma costituzionale ci dice che la questione dei partiti è fondata sul diritto soggettivo del cittadino di partecipazione attiva.
L’avverbio “liberamente” posto a base della libera volontà di aderire ad una associazione, è il medesimo indicato nell’art. 18 sul diritto di associazione, un diritto che ha solamente tre divieti: contrasto alla legge penale, associazioni segrete, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Art. 18 e art. 49 prevedono entrambi due diritti fondamentali caratterizzanti la convivenza democratica in un regime di libertà individuale e di libertà delle associazioni. Sono diritti riguardanti sia l’individuo singolarmente considerato e sia, con pari dignità, l’associazione di cittadini. Una pari dignità che, in genere, viene cancellata nei regimi autoritari e che, infatti, fu cancellata dal fascismo. La nostra Costituzione la prevede nel sopra citato art. 2 declinando il “dovere” della Repubblica che “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Il diritto di associazione di cui all’art. 49 che fa menzione espressa dei partiti ha, ovviamente, oltre ai divieti di cui all’art. 18, il divieto di cui alle XII disposizioni transitorie e finali della Costituzione a proposito del divieto di “riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”. La locuzione “sotto qualsiasi forma” dovrebbe avere molto rilievo in Italia dove la Costituzione, certamente democratica e liberale, è stata e continua ad essere continuamente sotto attacco soprattutto per scardinare il principio della divisione dei poteri e per introdurre forme di premierato assoluto, o dell’uomo solo al comando, o del “presidenzialismo all’italiana”, o del “sindaco d’Italia”.
Il diritto (di associarsi liberamente in partiti) di cui all’art. 49 della Costituzione fa parte del Titolo quarto sui “Rapporti politici” della Parte Prima della Costituzione dedicata ai “Diritti e doveri dei cittadini”.
Peraltro, tutti i 7 articoli del Titolo quarto, dall’art. 48 (diritto di voto, personale, libero, eguale e segreto) all’art 54 (doveri da adempiere con disciplina ed onore) sono diritti e doveri del cittadino che comportano speciali obblighi (e responsabilità) in capo alle entità (partiti, pubbliche istituzioni, etc.) nelle quali tali diritti (dei cittadini) vengano esercitati.
Gli altri soggetti coinvolti nei 7 articoli del Titolo quarto sono destinatari di vincoli e di obblighi che la Costituzione indica avendo comunque al centro e come presupposto il diritto (o il dovere) dell’individuo. Così, per fare qualche esempio, a fronte del dovere di tutti i cittadini di “concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”, c’è il vincolo (per le istituzioni) secondo cui “il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Altro esempio si può fare a proposito dell’art. 51 che prevede l’obbligo per la Repubblica a promuovere “con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.
L’art. 49 della Costituzione, non pone direttamente in capo ai partiti il diritto di “partecipazione” alla determinazione della politica nazionale. Sono i cittadini i titolari del diritto. E i partiti sono previsti, in termini strumentali, per l’esercizio del diritto di partecipazione posto in capo ai cittadini. E c’è di più. C’è un vincolo preciso alle modalità della partecipazione nei suoi riflessi interni ed esterni dei partiti: il “metodo democratico” che è, quindi, elemento costitutivo e di legittimazione dell’associazione chiamata partito. L’esistenza di un partito unico è uno dei connotati dei regimi autoritari, mentre il pluralismo dei partiti attiene agli aspetti esterni del metodo democratico. Ma per quanto attiene agli aspetti interni al partito, il metodo democratico comporta regole che abbiano natura e contenuto di sicura democraticità. Pertanto non può certamente essere considerato conforme alla Costituzione, con tutto ciò che ne consegue, un partito personale o padronale oppure un partito organizzato come un Consiglio di Amministrazione di una società per azioni. Queste ultime, come si sa, sono regolate da norme di natura privatistica e i loro “metodi” decisionali sono subordinati a meri interessi della proprietà ricadenti nel regime del diritto privato. D’altronde, i cittadini che si associano in partiti hanno diritti di partecipazione attiva totalmente differenti dai soci di una società per azioni. Nelle società per azioni si partecipa alle perdite e ai profitti di natura economica della singola associazione e del singolo associato. È una partecipazione quasi totalmente passiva (salvo il diritto di partecipazione alle assemblee societarie) in attesa degli utili sul denaro investito. Nei partiti si partecipa di persona col proprio impegno e con la propria credibilità messi in gioco per la buona convivenza di tutti i cittadini nell’intero Paese e, per alcuni temi come l’ambiente o la pubblica sanità, per la buona convivenza nell’intero Pianeta.
Il “metodo democratico” pone paletti che consentono di riconoscere i confini nell’ambito dei quali possano agire legittimamente i partiti, che sono soggetti alle disposizioni costituzionali poste a presidio di diritti e doveri definiti nel Titolo IV (“Rapporti politici”).
Durante la prima Repubblica il “metodo democratico” interno ai partiti era di solare evidenza perché c’erano in vita organizzazioni politiche che erano diffuse sul territorio ed erano animate da pensiero politico che veniva posto a confronto in puntuali congressi. All’esterno del partito c’era un pluralismo di partiti ricchi di storia e di pensiero politico.
Del tutto differente è la situazione caratterizzata dalla presenza di partiti personali e padronali che sono, per loro natura, lontani dal “metodo democratico”. Infatti questi ultimi partiti sono visibilmente gestiti col metodo della cooptazione e del decisionismo del capo. Alcuni addirittura portano il cognome del capo del partito. Innanzi ad un partito che porti nel nome e nel simbolo il cognome del proprio capo viene immediatamente da pensare che si tratti di una formazione politica legata al culto della personalità e dei pieni poteri del capo carismatico. Non viene certamente in mente il culto e la cultura del metodo democratico. E il culto della personalità, eufemisticamente definito “leaderismo” nei nostri tempi, è sempre foriero di disastri come quelli che abbiamo visto durante il secolo scorso.
Quanto all’ingerenza indebita dei partiti, è da sottolineare che lo spoil system all’italiana, introdotto sul finire del XX secolo per nominare ad libitum i vertici della pubblica amministrazione, è stato e continua ad essere un vero disastro. Infatti sono stati picconati i principi costituzionali riguardanti il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, nonché l’accesso mediante concorso agli impieghi nelle stesse pubbliche amministrazioni (art. 97). Altra picconata è stata inferta ai principi riguardanti lo specifico vincolo dei pubblici impiegati che “sono al servizio esclusivo della Nazione” (art. 98). Infatti, i vertici della pubblica amministrazione, reclutati per la loro fedeltà ai partiti, vengono relegati in un ruolo ancillare di chi abbia effettuato la loro nomina. Con ciò diventano, nel contempo, i parafulmini delle incapacità e delle inefficienze della politica a farsi carico delle proprie responsabilità.
4) Alcuni connotati del metodo democratico già presenti nel diritto positivo
Pur in assenza di una legge attuativa dell’art. 49 della Costituzione, il “bisogno” di giustificare per legge il finanziamento dei partiti ha indotto il legislatore a definire alcuni punti di riferimento del metodo democratico e, in particolare, alcuni “requisiti di trasparenza e democraticità” e alcuni connotati della democrazia interna e dei controlli.
Basta scorrere alcuni articoli della normativa vigente per rendersi conto che il contenuto e la natura di quei requisiti e di quei connotati sono scarsamente osservati da molti partiti, specialmente quelli personali e padronali.
Purtroppo non ci sono conseguenze rilevanti in capo ai partiti per le loro “devianze” e per le loro “invadenze”. Ma è importante leggere alcune indicazioni che possono mettere a nudo alcuni comportamenti omissivi o commissivi di partiti poveri di pensiero politico, ma ricchissimi di immense risorse finanziarie finalizzate alla mera occupazione dei palazzi del potere.
I partiti politici che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell’atto pubblico “nel rispetto della Costituzione e dell’ordinamento dell’Unione europea”. E nello statuto vanno previsti:
“a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l’organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale;
b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;
c) le procedure richieste per l’approvazione degli atti che impegnano il partito;
d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all’attività del partito;
e) i criteri con i quali è promossa la presenza delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi;
f) le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l’obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell’art. 51 della Costituzione;
g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;
h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;
i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;
l) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;
m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;
n) l’organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;
o) l’organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio;
o bis) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.
Si può fare a meno di riportare tutta la casistica concernente l’incasso, la rendicontazione e i controlli del denaro destinato ai partiti. Ma è da porre in rilievo che le sanzioni pecuniarie previste in casi di inadempimenti da parte dei partiti sono fin troppo blande. D’altronde, la normativa resta claudicante perché cammina con la sola gamba dei finanziamenti e non sono previste garanzie specifiche e cogenti per le questioni attinenti al metodo democratico ovvero per gli aspetti relativi all’esercizio del diritto alla partecipazione attiva dei cittadini.
Questi piccoli passi per regolare i partiti al loro interno non sono, ovviamente, la vera e propria attuazione dell’art. 49. In Italia il metodo democratico viene sacrificato sull’altare dell’autoreferenzialità e del “qualunquismo di giornata” dei capi carismatici e delle oligarchie. L’autoreferenzialità è una malintesa idea della libertà, perché senza regole certe e affidabili si riducono gli spazi di libertà dei cittadini che hanno il diritto di liberamente e laicamente aderire ad una formazione politica non per mero atto di fede.
Roma 4 Luglio 2020
Questo articolo è stato pubblicato anche su Il domani d’Italia
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